Sez. U, Sentenza n. 1716 del 19/05/1969 (Rv. 340715 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA NELL'IMMOBILE OCCUPATO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA RESTITUZIONE - VALORE VENALE DEL BENE E DEI FRUTTI PENDENTI - LEGITTIMITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA NELL'IMMOBILE OCCUPATO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA RESTITUZIONE - VALORE VENALE DEL BENE E DEI FRUTTI PENDENTI - LEGITTIMITA.*
Divenuta illegittima la occupazione di urgenza di un immobile, per mancata pronunzia del decreto di espropriazione nel biennio, e divenuta impossibile la restituzione del bene per la sua definitiva destinazione alla costruzione di un'opera pubblica, il risarcimento del danno dovuto al proprietario consiste nel pagamento di una somma corrispondente al valore venale del bene e all'ammontare dei frutti perduti (salva la prova di ulteriori danni) in quanto la predetta situazione, pur non determinando il formale trasferimento del bene alla pa, priva il proprietario in maniera assoluta e definitiva della disponibilita e del godimento del bene stesso. (V 3531'68, mass n 336697 1030'68, mass n 332452 685'65 2858'64)*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)