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Sez. 5, Sentenza n. 8566 del 22/06/2001 (Rv. 547658 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Terreni e fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole e forestali - Imposta sull'incremento di valore - Riduzione al 40 per cento - Richiesta con atto successivo alla dichiarazione di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 643/72 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547658-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di agevolazioni tributarie, la riduzione dell'I.N.V.I.M. al 40 per cento, prevista dall'art. 25, comma quinto, lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole o forestali, può essere richiesta anche con atto successivo alla dichiarazione di cui all'art. 18 del citato d.P.R..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 26 CORTE COST., Legge 26/03/1983 num. 131 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)