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Sez. 5, Sentenza n. 9951 del 28/07/2000 (Rv. 538912 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | In Genere.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538912-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di agevolazioni tributarie, il provvedimento della Pubblica Amministrazione che riconosce al contribuente l'esenzione venticinquennale dall'ILOR sul reddito dei fabbricati non ha natura costitutiva ma di mero accertamento di un diritto derivante direttamente dalla legge. L'esenzione ha carattere oggettivo ed opera "ipso iure"; mentre il provvedimento ricognitivo della P.A. si limita ad accertare la sussistenza dei presupposti cui la legge subordina l'agevolazione fiscale, sì da renderla incontestabile da parte dell'Amministrazione medesima. Nulla impedisce, quindi, al contribuente di esercitare il diritto all'esenzione in sede di autotassazione, prima del provvedimento di riconoscimento della Amministrazione finanziaria; come nulla vieta al medesimo, qualora abbia invece versato l'imposta, di far valere l'inesistenza dell'obbligo del versamento con domanda di rimborso proponibile sin dal momento del pagamento dell'imposta. In tal caso è quindi applicabile, con decorrenza dalla data del versamento del tributo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)