Sez. L, Sentenza n. 1748 del 19/02/1991 (Rv. 470996 - 01)
Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) - In genere | Conseguente litisconsorzio necessario - Esclusione - Nullità della notifica al chiamato in primo grado - Rinvio in appello ex art. 354 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) - In genere
La chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ancorché per essa sia stato concesso un termine dal giudice, non è equiparabile, neppure nel rito del lavoro, ad una situazione di litisconsorzio necessario sostanziale (ex art. 102 cod. proc. civ.), il cui difetto d'integrità in primo grado, per la nullità della notifica della chiamata stessa (nullità che non obbliga il giudice all'adozione dei provvedimenti ex art. 420, nono comma, cod. proc. civ.), comporti, ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., il rinvio della causa al primo giudice da parte del giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)