Sez. L - , Sentenza n. 5057 del 05/03/2018 (Rv. 647502 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di frequenza ex art. 1 della l. n. 289 del 1990 - Frequenza di centri terapeutici o riabilitativi o di scuole e centri di formazione o di addestramento professionale - Necessità - Conseguenze.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennità di frequenza ex art. 1 della l. n. 289 del 1990, la frequentazione effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell'insorgenza del diritto all'indennità, con la conseguente necessità della sussistenza, per tutto il tempo del giudizio e fino alla data di emissione della sentenza conclusiva, del suddetto requisito.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 3, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)