Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7919 del 04/04/2014 (Rv. 630007 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | CERTALEX - Invalidi di età inferiore ad anni diciotto - Indennità di frequenza Art. 1 della legge n. 289 del 1990 - Diritto alla corresponsione di una tredicesima mensilità - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 della stessa legge n. 289 del 1990 - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso, conseguentemente, il diritto a percepire una tredicesima mensilità dell'indennità, restando eventuale anche il diritto ad ottenerne il pagamento dodici.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 3, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2 com. 3, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)