Sez. 3, Sentenza n. 3855 del 26/06/1982 (Rv. 421821 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RINVIO AL RITO DELLE CAUSE DI LAVORO - INAPPLICABILITÀ - APPELLO PROPOSTO CON RICORSO DEPOSITATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA MA NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RINVIO AL RITO DELLE CAUSE DI LAVORO - INAPPLICABILITÀ - APPELLO PROPOSTO CON RICORSO DEPOSITATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA MA NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
La disciplina delle locazioni di immobili urbani, di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392, non si applica, ai sensi della disposizione transitoria dettata dall'art. 82, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, i quali restano soggetti alla normativa precedente, tanto sostanziale, quanto processuale. Pertanto, essendo inapplicabile per dette controversie il rinvio al rito delle cause di lavoro, previsto dagli artt. 46 e 51 della citata legge, l'appello avverso la sentenza del pretore, che sia stata pronunciata in un giudizio svoltosi con il rito ordinario, deve essere ritenuto tardivo, ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., quando, ancorché proposto (irritualmente) con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza stessa, sia stato notificato dopo il trentesimo giorno. (V 3036/81, mass n 413588; (V 2160/81, mass n 412879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)