Sez. 3, Sentenza n. 2160 del 11/04/1981 (Rv. 412879 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Ai sensi dell'art 82 della legge 27 luglio 1978 n 392, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore si applica la precedente disciplina sia processuale che sostanziale. Pertanto, ove il giudizio in corso abbia ad oggetto la cessazione della proroga legale ex art 4 n 1 della legge 23 maggio 1950 n 253, nel valutare la sussistenza della dedotta necessita del locatore il giudice deve accertare se essa presenti i requisiti dell'urgenza e della improrogabilita. (Conf 4010/80, mass n 407920; (Conf 2040/80, mass n 405683, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)