Sez. 3 - , Sentenza n. 15308 del 06/06/2019 (Rv. 654286 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI | Sequestro conservativo o pignoramento di crediti - Obbligo del terzo sequestratario o pignorato di corrispondere gli interessi - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI
Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 686, Cod. Proc. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 685
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)