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Sez. L, Sentenza n. 267 del 12/01/1991 (Rv. 470466 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto | Superamento - Accettazione da parte del datore di lavoro della ripresa dell'attività lavorativa del dipendente - Rinuncia al diritto di recesso - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Nesso causale tra il predetto superamento ed il recesso - Necessità - Prova di tale nesso - Onere del datore di lavoro ovvero del lavoratore - Presupposti rispettivi - Criterio temporale di discriminazione dell'onere probatorio - Valore indicativo - Conseguenza.
Stato
decisa il 1991-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470466-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto

In ipotesi di avvenuto superamento del periodo di comporto, l'accettazione, da parte del datore di lavoro, della ripresa della attività lavorativa del dipendente non equivale di per sè a rinuncia al diritto di recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., e quindi non preclude (salvo diversa previsione della disciplina collettiva) l'esercizio di tale diritto, ferma peraltro la necessità della sussistenza di un nesso causale fra la intimazione del licenziamento ed il fatto (superamento del periodo di comporto) addotto a sua giustificazione. La prova della sussistenza di tale nesso (che è in re ipsa in ipotesi di licenziamento intimato non appena superata la soglia del comporto) deve essere fornita dal datore di lavoro nel caso di licenziamento intimato dopo un apprezzabile intervallo, e cioè dopo alcune settimane (o addirittura mesi), mentre, nel caso di licenziamento intimato dopo pochi giorni dalla riammissione in servizio, è onere del lavoratore provare che tale riammissione costituisce nel caso concreto - eventualmente in concorso con altri elementi - una manifestazione tacita della volontà del datore di lavoro di rinunciare al diritto di recesso, tenuto peraltro presente che il detto criterio temporale di discriminazione dell'onere probatorio ha valore solo indicativo, spettando in definitiva al giudice del merito (che è tenuto a dare ragione del proprio convincimento) valutare la congruità o meno (con riguardo, in particolare, alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa) del tempo intercorso fra la ripresa del lavoro ed il licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)