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Sez. L, Sentenza n. 8235 del 29/07/1999 (Rv. 529097 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Tempestività del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto - Onere probatorio - Incidenza sul datore di lavoro - Considerazione dell'intero contesto delle circostanze di fatto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529097-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Il carattere di tempestività del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto - il cui onere probatorio ricade sul datore di lavoro - non può consistere in un dato meramente cronologico e per tale motivo non può risolversi in un criterio temporale determinato in giorni, settimane o mesi, valido per tutti i casi, ma va delibato caso per caso dal giudice del merito, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative, le quali assumono rilievo al fine del giudizio in ordine all'assolvimento da parte del giudice del merito dell'obbligo di motivazione in ordine alla tempestività del recesso. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito ritenendo che la stessa non si sottraeva alla censura di contraddittorietà per aver affermato la tempestività del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore dopo il rientro in servizio e la concessione delle ferie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)