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Sez. L, Sentenza n. 5415 del 02/06/1998 (Rv. 516017 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale - Tutela ex art. 5, comma terzo bis, legge n. 863 del 1984 - Ambito di applicazione - Scambio di personale tra due imprese, previa estinzione dei rapporti dei lavoratori interessati - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516017-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE

La tutela prevista dall'art. 5, comma 3 bis, della legge 18 dicembre 1984 n.863 (di conversione del d.l. 30 ottobre n.726) secondo cui in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, opera in tutti i casi in cui il datore di lavoro procede all'instaurazione di nuovi rapporti a tempo pieno, e quindi anche nell'ipotesi di scambio di personale tra due imprese, realizzato mediante atti estintivi del precedente rapporto del personale interessato e successive assunzioni da parte del nuovo datore di lavoro; gli accordi tra i soggetti titolari dei precedenti rapporti non possono avere alcuna incidenza sull'applicabilità della norma citata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 18/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)