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Sez. 4, Sentenza n. 10905 del 26/04/1982 Ud. (dep. 17/11/1982) Rv. 156158 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - COLPA - CRITERIO DISCRIMINATORE - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO PER RETROMARCIA DI AUTOCARRO.*
Stato
decisa il 1982-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156158-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - COLPA - CRITERIO DISCRIMINATORE - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO PER RETROMARCIA DI AUTOCARRO.*

L'inevitabilità di un evento, quale criterio discriminatore della colpa dal caso fortuito, è ravvisabile solo quando l'agente, nonostante l'osservanza dell'Obbligo generico di prudenza, diligenza e perizia e di quello specifico di osservanza di particolari prescrizioni imposte per prevenire conseguenze dannose, non sia in grado di impedire l'evento. (fattispecie in tema di omicidio colposo cagionato da imprudente manovra di retromarcia di autocarro). (Conf mass n 148225).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)