Sez. 4, Sentenza n. 3218 del 10/06/1988 Ud. (dep. 28/02/1989) Rv. 180673 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - FATTISPECIE: AVVIAMENTO DI VEICOLO IN SALITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - FATTISPECIE: AVVIAMENTO DI VEICOLO IN SALITA.*
Il conducente di un veicolo, che effettui una manovra di retromarcia, è tenuto ad ispezionare lo spazio retrostante, direttamente o attraverso gli specchi retrovisori o, se necessario, facendosi coadiuvare da persone a terra proprio al fine di evitare incidente. Se una tale manovra non sia possibile la manovra non deve essere effettuata ma rimandata ad altro momento. Nè tale dovere può subire limitazioni o deroghe, quando lo spostamento all'indietro del veicolo non sia rapportabile alla volontà del conducente, ma riferibile ad altra causa: ciò, perché i pericoli connessi a detto spostamento permangono in ogni caso. (nella specie è stata ritenuta la responsabilità dell'autista di un autocarro, che, nell'avviare il veicolo su una strada in salita, era retrocesso, cagionando una collisione con una moto sopravveniente, il cui conducente era deceduto. La Corte ha ritenuto superfluo accertare se la retromarcia fosse stata "spontanea" o derivata dalla pendenza della strada). (V mass n 148011; (V mass n 149125; (V mass n 152265; (V mass n 156158; (V mass n 160316; (V mass n 170850; (V mass n 172163; (V mass n 179023).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)