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Sez. 6, Sentenza n. 8238 del 11/05/1989 Ud. (dep. 06/06/1990) Rv. 184595 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA OVVERO RIFIUTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184595-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA OVVERO RIFIUTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il ricorso per Cassazione avverso la mancata applicazione dello indulto è ammissibile soltanto se il giudice di merito abbia erroneamente rifiutato l'applicazione del beneficio o abbia omesso di pronunciarsi in relazione ad una specifica istanza dello interessato. Fuori di tali ipotesi, il beneficio è chiesto ed applicato in Sede di esecuzione. (Conf mass n 167440, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)