Sez. 1, Sentenza n. 832 del 26/03/1973 (Rv. 363119 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - IMPUGNAZIONE DEL CREDITORE - NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI CONDEBITORI - OPPONIBILITA DEL GIUDICATO DA PARTE DEI CONDEBITORI RESISTENTI - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - IMPUGNAZIONE DEL CREDITORE - NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI CONDEBITORI - OPPONIBILITA DEL GIUDICATO DA PARTE DEI CONDEBITORI RESISTENTI - ESCLUSIONE.*
I condebitori solidali - i quali abbiano partecipato al giudizio in cui e stata emessa la sentenza passata in giudicato nei riguardi di alcuno di essi per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, nei suoi confronti, da parte del creditore - non possono giovarsi di tale giudicato per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)