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Sez. L, Sentenza n. 9821 del 11/11/1996 (Rv. 500455 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Giudizio nei confronti di più condebitori in solido - Sentenza a loro favorevole passata in giudicato solo nei confronti di alcuni - Opponibilità da parte dei debitori destinatari dell'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500455-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA

Nel caso in cui, promosso un giudizio nei confronti di più condebitori in solido, la pronuncia a questi ultimi favorevole passi in giudicato, per difetto di impugnazione, nei confronti di taluno soltanto di essi, gli altri debitori non possono opporre la relativa sentenza ai sensi dell'art. 1306 cod. civ. per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)