Sez. 1, Sentenza n. 28632 del 28/06/2006 Cc. (dep. 09/08/2006) Rv. 234866 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di una seconda applicazione nel caso di recidivi qualificati - Avvenuta "applicazione" della recidiva - Necessità - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di una seconda applicazione di misure penitenziarie, alternative, stabilito per i recidivi qualificati dal comma settimo bis dell'art. 58 quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (introdotto dall'art. 7, comma settimo, della L. 5 dicembre 2005 n. 251), opera, in base al testuale tenore della norma, solo a condizione che la recidiva sia stata "applicata"; vale a dire che sia stata ritenuta e dichiarata con la stessa sentenza con la quale è stata inflitta la pena da espiare ed abbia quindi prodotto in concreto i suoi effetti tipici di aggravamento della pena, avuto anche riguardo ai risultati dell'eventuale giudizio di comparazione con circostante attenuanti.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)