Sez. 1, Sentenza n. 7201 del 09/07/1999 (Rv. 528447 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere doganale - Pagamento dei tributi - Diritto di rimborso a carico dell'obbligato principale (esportatore).
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Lo spedizioniere doganale che abbia effettuato la dichiarazione doganale e presentato la merce in dogana รจ tenuto al pagamento dei diritti dovuti in via principale, indipendentemente dal fatto che l'esportatore lo abbia incaricato dell'esecuzione del contratto; pertanto, in caso di avvenuto pagamento da parte dello spedizioniere, sorge a carico dell'esportatore, quale obbligato principale, l'obbligo di procedere al rimborso.
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)