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Sez. U, Sentenza n. 6723 del 12/11/1983 (Rv. 431436 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE)- CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESTENSIONE - CONTROVERSIE RIGUARDANTI LE IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE SECONDO IL PROCEDIMENTO DEL R.D. N. 639/1910.*
Stato
decisa il 1983-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431436-01

TRIBUTI (IN GENERALE)- CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESTENSIONE - CONTROVERSIE RIGUARDANTI LE IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE SECONDO IL PROCEDIMENTO DEL R.D. N. 639/1910.*

Nella nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la giurisdizione delle commissioni tributarie, sulle controversie riguardanti le imposte elencate nell'art. 1 del decreto medesimo, non resta esclusa per le imposte, come quella di registro, che vengano riscosse mediante ingiunzione secondo il procedimento del R.d 14 aprile 1910 n. 639, atteso che l'applicabilità di queste norme, in forza del richiamo contenuto nell'art. 54 quarto comma del d.P.R. n. 636 del 1972, non si estende a quelle che prevedono l'opposizione all'ingiunzione davanti al giudice ordinario. (V 2118/81, mass n 412841; (V 4668/78, mass n 394345).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)