Sez. 2 - , Sentenza n. 17718 del 25/08/2020 (Rv. 658902 - 02)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione - Notificazione del provvedimento di rinvio personalmente alla parte chiamata a rendere il giuramento pure se non contumace - Necessità - Limiti - Omessa notificazione - Conseguenze.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE
In materia di giuramento decisorio, devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a prestarlo, pure se non contumace e salvo che sia stata presente alla loro emissione, anche i provvedimenti di rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione, pur se l'anteriore notifica del provvedimento ammissivo l'abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento; ne consegue che, in assenza di regolare notificazione del rinvio, la soccombenza non si produce se la parte non si presenta, perché l'art. 239 c.p.c. collega l'effetto solo alla mancata comparizione senza giustificato motivo del delato, o al suo rifiuto di prestare il giuramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 233, Cod. Civ. art. 237 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 239
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)