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Sez. L, Sentenza n. 8015 del 14/08/1998 (Rv. 518053 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Soccombenza ex art. 239 cod.proc.civ. per mancata comparizione - Rinvio dell'udienza fissata per la sua prestazione - Notificazione del provvedimento di rinvio al delato personalmente - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518053-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE

In materia di giuramento decisorio l'effetto della soccombenza - che l'art. 239 cod. proc. civ. collega solo alla mancata comparizione del delato od al suo rifiuto di prestare il giuramento - deve escludersi nell'ipotesi in cui il giudice rinvii ad altra udienza il compimento dell'atto; in tal caso tale provvedimento (al pari di quelli con cui siano stati in ipotesi disposti ulteriori rinvii) deve essere notificato alla parte personalmente, a meno che la stessa non sia presente all'udienza in cui il rinvio è stato disposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)