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Sez. U, Sentenza n. 4182 del 27/06/1981 (Rv. 414848 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI INGEGNERE - AUDIZIONE DELL'INCOLPATO - AD OPERA DEL SOLO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414848-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI INGEGNERE - AUDIZIONE DELL'INCOLPATO - AD OPERA DEL SOLO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri, l'art 44 del RD 23 ottobre 1925 n 2537, il quale prevede, nella fase preliminare all'instaurazione del procedimento stesso, l'audizione dell'incolpato da parte del consiglio dell'ordine, non puo ritenersi osservato ove tale adempimento venga compiuto dal solo Presidente di detto consiglio. La relativa nullita, peraltro, deve ritenersi sanata se non dedotta prima del compimento delle formalita di apertura del dibattimento, in applicazione analogica dei principi fissati dall'art 185 cod proc pen (nel testo modificato dall'art 6 della legge 8 agosto 1977 n 534). (V 6018/79, mass n 402723).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)