Sez. 2, Sentenza n. 1612 del 08/06/1976 Ud. (dep. 29/01/1977) Rv. 135181 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - DOVERE DI CONTROBATTERE OGNI DEDUZIONE DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - DOVERE DI CONTROBATTERE OGNI DEDUZIONE DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello non ha l'Obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione. L'Obbligo di motivazione puo considerarsi adempiuto allorche il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)