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Sez. 1, Sentenza n. 5960 del 23/10/1997 Cc. (dep. 06/02/1998) Rv. 209468 - 01

PROFESSIONISTI - NOTAI | Inabilitazione provvisoria all'esercizio delle funzioni disposta dal giudice penale - Legittimità - Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale concernenti le misure cautelari - Limitazione a quelle in materia di competenza e mezzi d'impugnazione - Sussistenza - Operatività dei termini di durata massima delle misure interdittive - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-23
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209468-01

PROFESSIONISTI - NOTAI

L'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, prevista dall'art.140 della L.16 febbraio 1913 n.89, pur potendo essere disposta anche dal giudice penale, quando trovi la sua ragion d'essere nella pendenza, a carico del notaio, di un procedimento penale, non è tuttavia assimilabile alle misure interdittive previste dagli artt.289 e 290 c.p.p., avuto riguardo sia alla sua finalità (che è quella della salvaguardia del prestigio e del decoro della funzione notarile), sia alla esclusiva competenza del tribunale civile in materia di eventuale applicazione della definitiva sanzione disciplinare della destituzione.Pertanto, nell'ipotesi di inabilitazione disposta dal giudice penale, mentre valgono le norme del codice di procedura penale concernenti le misure cautelari, relativamente alla competenza ed ai mezzi d'impugnazione (nella specie era stata esperita richiesta di riesame), non opera invece l'art.308 di detto codice, che fissa i termini massimi di durata delle misure interdittive, potendo essere disposta la cessazione dell'inabilitazione soltanto in altra sede, dagli organi a ciò competenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 290, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)