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Sez. 2, Sentenza n. 29132 del 12/03/2013 Cc. (dep. 09/07/2013) Rv. 256347 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Termine a pena di efficacia della misura - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256347-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

L'art. 289 cod. proc. pen. non prevede che l'ordinanza che disponga la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, applicandosi, infatti, la regola generale prevista per le misure interdittive dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)