Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 08/05/1980 (Rv. 406802 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COMUNIONE DI UNA STRADA - APERTURA DI UNA BOTOLA SU UN MARCIAPIEDE DELLA STRADA - ILLEGITTIMITA DELL'UTILIZZAZIONE DEL BENE - CONFIGURABILITA - POSSIBILITA DA PARTE DEI CONDOMINI DI PASSARE SULLA SEDE STRADALE O SUL MARCIAPIEDE FRONTISTANTE - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COMUNIONE DI UNA STRADA - APERTURA DI UNA BOTOLA SU UN MARCIAPIEDE DELLA STRADA - ILLEGITTIMITA DELL'UTILIZZAZIONE DEL BENE - CONFIGURABILITA - POSSIBILITA DA PARTE DEI CONDOMINI DI PASSARE SULLA SEDE STRADALE O SUL MARCIAPIEDE FRONTISTANTE - IRRILEVANZA.*
Il godimento da parte del condomino della cosa comune, ai sensi dell'art 1102 cod civ, incontra il duplice limite del divieto di alterare la destinazione della cosa medesima e del divieto di precludere agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, con riguardo alla comunione di una strada, l'illegittimita dell'utilizzazione del marciapiede della strada medesima da parte del singolo comunista, consistente nella apertura di una botola (nella specie, per l'accesso ad impianto di riscaldamento), non puo essere negata per il solo fatto che gli altri partecipanti possono ugualmente transitare, ricorrendo alla Sede stradale od al marciapiede frontistante, in quanto occorre anche riscontrare che quell'opera non si traduca nell'attrazione di una porzione della cosa comune nella sfera di disponibilita esclusiva di detto comunista, sottraendola alla possibilita di sfruttamento collettivo. (V 2759/73, mass n 366294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)