Sez. 2, Sentenza n. 2759 del 25/10/1973 (Rv. 366294 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO ESCLUSIVO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SFRUTTAMENTO DEL TERRAPIENO SOTTOSTANTE ALL'ANDRONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO ESCLUSIVO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SFRUTTAMENTO DEL TERRAPIENO SOTTOSTANTE ALL'ANDRONE.*
Il diritto di comproprieta dei condomini sulle parti comuni di un edificio deve ritenersi leso ogni qualvolta uno dei condomini abbia attratto la cosa comune in tutto od in parte nella propria disponibilita esclusiva, sottraendola alla possibilita di sfruttamento collettivo. (nella specie, il proprietario di alcuni scantinati confinanti con il terrapieno sottostante all'androne dell'edificio in condominio, aveva messo in comunicazione detti scantinati aprendo i muri delimitanti il terrapieno, procedendo allo sbancamento di questo e provvedendo alla costruzione di una soletta in cemento armato di sostegno del soprastante androne). (V 3285/69, mass n 343313).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)