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Sez. 5, Sentenza n. 8766 del 10/04/2009 (Rv. 607743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Polizia tributaria della Guardia di Finanza - Acquisizione e utilizzazione di documentazione bancaria - Autorizzazione del Comandante di zona - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607743-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'espletamento di indagini bancarie e, in particolare, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione bancaria da parte della polizia tributaria della Guardia di finanza richiede la preventiva autorizzazione del Comandante di zona, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, cui compete di valutarne l'opportunità e la necessità, non potendo la Guardia di finanza avvalersi, a tal fine, dei poteri di polizia valutaria, i quali possono esserle delegati, infatti, solo per le indagini valutarie e non per quelle tributarie.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)