Sez. 5, Sentenza n. 4987 del 01/04/2003 (Rv. 561690 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE | Acquisizione di copia dei conti bancari del contribuente - Autorizzazione dell'ispettore compartimentale o del comandante di zona della guardia di finanza - Mancanza - Conseguenze - InutilizzabilitĂ dei dati acquisiti - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE
In tema di IVA, la mancanza della autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la guardia di finanza, del comandante di zona) prevista dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilitĂ dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilitĂ della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)