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Sez. L, Sentenza n. 4717 del 04/03/2005 (Rv. 579868 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoratori occupati in attività ad orario ridotto - Limite minimo di retribuzione giornaliera - Importo - Applicazione.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579868-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di sanzioni amministrative per omessi contributi assicurativi ed in applicazione dell'art. 5, sedicesimo comma, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 - che prevede che per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma diciassettesimo in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al primo comma dell'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del quattro per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno - la percentuale ridotta del minimale retributivo giornaliero si applica in ogni caso, tale dovendo considerarsi l'"orario ridotto" rispetto a quello pieno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 16 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)