Sez. L, Ordinanza n. 32 del 19/01/1998 (Rv. 511701 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale ("part-time") - Minimale retributivo ai fini contributivi - Disciplina anteriore al D.L. n. 726 del 1984 - Proporzionamento all'orario ridotto - Mancanza - Disciplina ex art. 5, quinto comma, D.L. 726 del 1984 - Minimale contributivo superiore a quello della prestazione ad orario normale - Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, 4, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - Non manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3, commi primo e secondo, all'art. 4, comma primo, e all'art. 36, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale della disciplina degli importi minimi di retribuzione su cui calcolare i contributi per le assicurazioni sociali (e specificamente del combinato disposto degli artt. 20 legge 21 dicembre 1978 n. 843, 14 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, 1 legge 30 dicembre 1980 n. 895, 1 D.L. 29 luglio 1981 n. 402 convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537, 7 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, 5 comma 5 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1984 n. 863), nella parte in cui, con riferimento al lavoro a tempo parziale, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 726/1984 non consentiva di ragguagliare all'orario ridotto i limiti minimi di retribuzione giornaliera, e nella parte in cui successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 726/1984 (e nella vigenza della originaria formulazione del suo art. 5, quinto comma, poi modificato ad opera dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989 n. 389) prevedeva per ciascuna ora di lavoro prestato a tempo parziale un minimale retributivo penalizzante, pari ad un sesto del minimale giornaliero, con violazione del principio di uguaglianza, evidenziata in particolare dalla differenziata disciplina delle posizioni dei lavoratori espletanti lo stesso orario complessivo di lavoro presso un solo datore di lavoro oppure presso più datori di lavoro, e dalla comparazione con categorie, quali quelle dei lavoratori domestici, per cui era rispettata la proporzionalità tra orario di lavoro e contribuzione; con violazione dell'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, Cost. per la conseguente disincentivazione del ricorso a forme di lavoro a tempo parziale; con violazione dell'art. 36 Cost. per la riduzione della retribuzione goduta dal lavoratore a causa del maggior importo della quota di contributi a suo carico a parità di lavoro.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4 com. 1, Costituzione art. 36 com. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 18/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/12/1980 num. 895 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)