Sez. 1, Sentenza n. 9054 del 28/08/1999 (Rv. 529497 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Iscrizione a ruolo per omesse ritenute di acconto risultanti in sede di controllo della liquidazione del mod. 770 - Impugnazione - Disconoscimento della sottoscrizione di detta dichiarazione (mod. 770) - Effettuazione nel giudizio tributario - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il contribuente che, avendo impugnato la iscrizione a ruolo per omesse ritenute di acconto risultanti in sede di controllo della liquidazione del mod. 770, affermi di nulla dovere per non aver mai presentato tale dichiarazione (mod. 770), deve necessariamente - essendo tenuto per legge a proporre dinanzi al giudice tributario competente il ricorso contro l'iscrizione a ruolo - disconoscere in tale sede la sottoscrizione apposta in calce alla suddetta dichiarazione, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del quale i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile, senza i particolari limiti previsti dall'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)