Sez. 2, Sentenza n. 3174 del 05/06/1979 (Rv. 399546 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - REQUISITI - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA DI UNICO EREDE LEGITTIMO E DI RESTITUZIONE DEI BENI EREDITARI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE PROPOSTA DALL'ATTORE QUALE LEGITTIMARIO PRETERMESSO NEI CONFRONTI DELL'EREDE TESTAMENTARIO - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - REQUISITI - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA DI UNICO EREDE LEGITTIMO E DI RESTITUZIONE DEI BENI EREDITARI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE PROPOSTA DALL'ATTORE QUALE LEGITTIMARIO PRETERMESSO NEI CONFRONTI DELL'EREDE TESTAMENTARIO - ESCLUSIONE.*
Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda per il riconoscimento della qualita di unico erede legittimo e la restituzione dei beni ereditari nei confronti del detentore di essi, ancorche nel giudizio intervenga l'erede testamentario che tale venga riconosciuto, non vale ad interrompere la prescrizione dell'Azione di riduzione che l'attore, quale legittimario pretermesso, proponga nei confronti dell'erede testamentario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)