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Sez. 2, Sentenza n. 941 del 14/04/1966 (Rv. 321880 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321880-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA - NECESSITA.*

Il ricorso incidentale, al pari di quello principale - per il combinato disposto degli articoli 371, terzo comma, e 366 cod proc civ - deve contenere, a pena di inammissibilita, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, in modo che non sia necessario far ricorso ad altre fonti per rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)