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Sez. 2, Sentenza n. 1560 del 24/06/1967 (Rv. 328327 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328327-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITA.*

Il ricorso incidentale, al pari di quello principale - per il combinato disposto degli artt.371, 3 comma, e 366 cod.proc.civ. - deve contenere, a pena di inammissibilita, l, esposizione sommaria dei fatti della causa, in modo che non sia necessario far ricorso ad altre fonti per rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti medesimi. Conforme alle sentenze n. 1781-66, massima n. 323476 e n. 941, massima n. 321880.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)