Sez. 2, Sentenza n. 2532 del 10/07/1969 (Rv. 342102 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SPECIFICA MOTIVAZIONE- NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SPECIFICA MOTIVAZIONE- NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esporre le particolari ragioni in base alle quali egli ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente. (Conf. 71-69, massima n. 337914 2257-68, massima n. 334531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)