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Sez. L, Sentenza n. 15328 del 25/07/2016 (Rv. 640872 - 01)

FORZE ARMATE - ESERCITO | Vittime del dovere - Benefici ex art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 - Rinvio al regolamento di cui al d.P.R. n. 243 del 2006 - Limiti alla platea degli aventi diritto - Illegittimità - Disapplicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640872-01

FORZE ARMATE - ESERCITO

In materia di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005, nel rinviare ad un successivo regolamento attuativo la disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione, ha rimesso alla fonte secondaria soltanto l'individuazione dei termini per la presentazione delle domande e la disciplina del relativo procedimento amministrativo di accertamento dei requisiti e di concessione delle provvidenze, sicché è illegittimo e va disapplicato l'art. 2 del d.P.R. n. 243 del 2006, nella parte in cui ha previsto che "fino a nuova autorizzazione di spesa" i benefici fossero riconosciuti agli aventi diritto "con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003", trattandosi di differenziazione nella platea dei potenziali destinatari non contemplata dalla fonte primaria e non introducibile dalla fonte regolamentare.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 4 com. 1, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)