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Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015 (Rv. 635861 - 01)

FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE | Miliare di leva ferito accidentalmente nel corso di addestramento - Benefici - Applicabilità della disciplina sulle vittime del dovere e soggetti equiparati di cui alla legge n. 266 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635861-01

FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE

Il militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d'arma da fuoco, esploso da un suo superiore di grado nel corso di un addestramento, ha diritto al riconoscimento dei benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio, ma non anche a quelli previsti per le vittime del dovere, ed i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 563, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 564

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)