Sez. 2, Sentenza n. 7512 del 25/08/1994 (Rv. 487770 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Acquisto della proprietà di un bene - Omessa trascrizione del titolo in capo all'acquirente - Contratto preliminare di compravendita dello stesso bene da questi stipulato - Validità ed efficacia - Domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. proposta nei suoi confronti dal promittente acquirente - Accoglibilità - Anteriore alienazione dello stesso bene "a non domino" con atto trascritto prima della proposizione della domanda di esecuzione specifica - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
La omessa trascrizione del titolo di acquisto della proprietà di un bene in capo all'acquirente non influisce sul diritto di questo e sui poteri di disposizione che da tale diritto a lui conseguono e non pregiudica, quindi, la validità ed efficacia del contratto preliminare di compravendita di detto bene dallo stesso stipulato né impedisce l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto proposta nei suoi confronti dal promittente compratore ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ancorché il bene risulti alienato, con atto anteriormente trascritto, da un terzo che non ne sia proprietario all'atto del trasferimento, atteso che nella suddetta ipotesi di conflitto tra un acquisto "a domino" ed un acquisto "a non domino" dello stesso bene, non opera l'istituto della trascrizione, la cui funzione non è quella di sanare i vizi dell'atto negoziale trascritto ma quella di risolvere il conflitto tra diversi acquirenti del bene dal medesimo titolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)