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Sez. 3, Ordinanza n. 21847 del 26/06/2026 (Rv. 678854-02)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Ipoteca giudiziale - Appartenenza del bene al debitore - Alienazione trascritta anteriormente all'iscrizione - Invalidità - Azione revocatoria - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678854-02

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

L'iscrizione dell'ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione è invalida, difettando, al momento della formalità, il requisito, richiesto dagli artt. 2818, 2822 e 2828 c.c., dell'appartenenza del bene al debitore, e non è suscettibile di acquisire ex post validità a seguito dell'accoglimento di un'azione revocatoria proposta, medio tempore, dal creditore, la quale non travolge né invalida il negozio di disposizione compiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio, anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi genetici inficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2822, Cod. Civ. art. 2828, Cod. Civ. art. 2818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)