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Sez. 3, Sentenza n. 9774 del 16/09/1995 (Rv. 494031 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Vendita di beni immobili già di proprietà del debitore, anteriormente all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Nullità dell'iscrizione - Domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta dal creditore - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1995-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494031-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

È nulla l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale su beni immobili già di proprietà del debitore, ma da lui venduti anteriormente all'iscrizione, e non può produrre effetti neppure se sia stata accolta la domanda revocatoria, proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dal creditore, per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2828, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)