Sez. 1, Sentenza n. 10054 del 16/04/2008 (Rv. 603474 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Opere appaltate dall'Amministrazione militare - Riserve in corso d'opera - Ripetizione nel conto di liquidazione finale - Onere a carico dell'appaltatore - Sussistenza - Inadempimento - Effetti - Rinuncia a far valere le riserve - Configurabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
Nelle opere appaltate dall'Amministrazione militare, al pari di quelle civili, le riserve già espresse in corso d'opera devono essere riportate necessariamente anche sul conto finale, in quanto l'art. 33 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 (applicabile "ratione temporis"), nel disciplinare le riserve dell'appaltatore sui documenti contabili, fa riferimento al libretto delle misure, il quale deve riportare anche il conto di liquidazione finale previsto dall'ultimo comma del precedente art. 32. Pertanto, in caso di mancata riproduzione delle riserve nel conto di liquidazione finale, deve ritenersi che la parte privata abbia inteso rinunciare a farle valere.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/03/1932 num. 366 art. 32, Regio Decr. 17/03/1932 num. 366 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)