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Sez. 2, Sentenza n. 2987 del 13/10/1962 (Rv. 254411 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - PERENTORIETA - INUTILE DECORSO - PROROGABILITA - ESCLUSIONE - TARDIVA COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254411-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - PERENTORIETA - INUTILE DECORSO - PROROGABILITA - ESCLUSIONE - TARDIVA COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - IRRILEVANZA.*

Il termine disposto dall'istruttore, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, per l'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, in Sede di impugnazione, ha carattere perentorio e pertanto, se lasciato decorrere inutilmente, esso non puo essere prorogato o sostituito dal giudice, nemmeno sull'accordo delle parti. In caso di inutile decorso del termine suddetto, la inammissibilita del gravame non puo essere evitata dalla spontanea Costituzione della parte chiamata a integrare il contraddittorio ad una udienza successiva a quella fissata dall'istruttore nella ordinanza che disponeva l'integrazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)