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Sez. 3, Sentenza n. 1381 del 27/02/1980 (Rv. 404914 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - PERENTORIETA - PROROGABILITA SULL'ACCORDO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - SPONTANEA COSTITUZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA - LIMITI - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404914-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - PERENTORIETA - PROROGABILITA SULL'ACCORDO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - SPONTANEA COSTITUZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA - LIMITI - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il termine disposto dall'istruttore, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, per l'integrazione del contraddittorio in Sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, se lasciato decorrere, non puo essere prorogato o sostituito dal giudice, nemmeno sull'accordo delle parti, rimanendo altresi escluso che la inammissibilita del gravame possa essere evitata dalla spontanea Costituzione della parte chiamata ad integrare il contraddittorio, ove questa non avvenga all'udienza successiva a quella fissata dall'istruttore nell'ordinanza che disponeva la integrazione. Detta inammissibilita del gravame si verifica anche quando il giudice, nell'ordinanza di integrazione, non abbia fissato il termine nel quale la citazione deve essere fatta, essendo sufficiente, per la esistenza dell'Onere incombente allo attore ai sensi dell'articolo citato, che il giudice abbia indicato, con congruo intervallo, la successiva udienza di comparizione delle parti. (Conf 1011/67, mass n 327345, sulla seconda parte; (Conf 2987/62, mass n 254411, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)