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Sez. 2, Sentenza n. 8 del 04/01/1969 (Rv. 337790 - 01)

DIVISIONE - QUOTE (FORMAZIONE E ATTRIBUZIONE) - STIMA DEI BENI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INDIVIDUARE IL CRITERIO DI STIMA - APPREZZAMENTO DEL VALORE DEL BENE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337790-01

DIVISIONE - QUOTE (FORMAZIONE E ATTRIBUZIONE) - STIMA DEI BENI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INDIVIDUARE IL CRITERIO DI STIMA - APPREZZAMENTO DEL VALORE DEL BENE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento del valore del bene oggetto della divisione -che deve precedere l'assegnazione e non e influenzato da fluttuazioni di valore successive alla stima - si risolve in un incensurabile apprezzamento di fatto del giudice di merito, nel cui potere rientra l'individuazione del singolo criterio tecnico utilizzato, avendo riguardo alla natura, ubicazione, consistenza e sfruttamento del bene stimato, nonche alle condizioni di mercato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)