Sez. 2, Sentenza n. 8 del 04/01/1969 (Rv. 337790 - 01)
DIVISIONE - QUOTE (FORMAZIONE E ATTRIBUZIONE) - STIMA DEI BENI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INDIVIDUARE IL CRITERIO DI STIMA - APPREZZAMENTO DEL VALORE DEL BENE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIVISIONE - QUOTE (FORMAZIONE E ATTRIBUZIONE) - STIMA DEI BENI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INDIVIDUARE IL CRITERIO DI STIMA - APPREZZAMENTO DEL VALORE DEL BENE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento del valore del bene oggetto della divisione -che deve precedere l'assegnazione e non e influenzato da fluttuazioni di valore successive alla stima - si risolve in un incensurabile apprezzamento di fatto del giudice di merito, nel cui potere rientra l'individuazione del singolo criterio tecnico utilizzato, avendo riguardo alla natura, ubicazione, consistenza e sfruttamento del bene stimato, nonche alle condizioni di mercato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)