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Sez. 2, Sentenza n. 5222 del 13/11/1978 (Rv. 394982 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - IN GENERE - SCELTA DEL CRITERIO TECNICO - VALUTAZIONE RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394982-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - IN GENERE - SCELTA DEL CRITERIO TECNICO - VALUTAZIONE RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA.*

La scelta del criterio tecnico da utilizzare in ciascuna fattispecie per determinare il valore venale dei beni che formano oggetto della divisione, con riguardo alla natura, ubicazione, consistenza e alla possibile utilizzazione di ciascun bene, tenuto conto anche delle condizioni di mercato, rientra nell'esclusivo potere di valutazione riservato al giudice del merito e non e quindi sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 3596/72, mass n 361593; (Conf 8/69, mass n 337790).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)