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Sez. L, Sentenza n. 5491 del 14/03/2006 (Rv. 590044 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | - Operazione riservata al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie concernente "ricorso in via di riassunzione".
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590044-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento ad atto introduttivo del giudizio qualificato, dalla parte, "ricorso in via di riassunzione" si era limitata a valorizzare alcuni requisiti formali e la espressione "in riassunzione", senza considerare se, valutato il notevole lasso di tempo dalla cessazione della causa di sospensione, l'avverbio "anche" apposto immediatamente prima di quell'espressione stesse a significare una volontà diversa da quella di proseguire il giudizio sospeso e senza considerare se per la sua intestazione l'atto potesse essere diretto ad instaurare un autonomo giudizio. La Corte ha invitato il giudice del rinvio a valutare se l'atto, in tutto il suo contesto, fosse diretto ad instaurare un autonomo giudizio piuttosto che a voler proseguire quello in precedenza sospeso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)