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Sez. L, Sentenza n. 15299 del 21/07/2005 (Rv. 582884 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Regole di ermeneutica contrattuale - Applicabilità - Fattispecie relativa all'applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582884-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

La domanda giudiziale è una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione (in via analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo applicabile il generale principio di conservazione degli atti giuridici, contenuto nell'art. 1367 cod.civ., anche alla domanda giudiziale di riassunzione, aveva ritenuto che la stessa privata, della parte inammissibile, per la parte residua restasse ammissibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)