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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17695 del 02/07/2019 (Rv. 654704 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Stock option" - Applicazione della disciplina fiscale vigente al momento dell'opzione - Violazione del principio di legittimo affidamento del contribuente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654704-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, la disciplina applicabile alle "stock options" è quella vigente alla data dell'esercizio del diritto di opzione e non a quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. G CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 29 CORTE COST., Legge 24/11/1996 num. 286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)